Consociazione nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia
STATUTO NAZIONALE
Approvato dall'Assembleadi Agerola in data 1 ottobre 2000
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
ENTRATA IN VIGORE
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ART. 66 – MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Le proposte di modifica dello statuto sono proposte all’assemblea:
a) dal consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta di voti;
b) da un decimo degli associati.
1. La definizione della Consociazione di cui al precedente articolo 3, primo comma, non può essere oggetto di revisione statutaria.
ART. 67 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il consiglio nazionale approva il regolamento di esecuzione contenente norme attuative e di dettaglio.
ART. 68 – RINVIO
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile, quelle del Codice di diritto canonico e ogni altra disposizione di legge in materia.
ART. 69 – ABROGAZIONE DI NORME
1. E’ abrogato lo statuto approvato per rogito del notaio Lo Schiavo repertorio 6696 registrato a Prato il 10.11.1989 al n° 4712 vol. 40, modificato:
a) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 16.02.1993 al n° 713 vol. 8;
b) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 30.05.1994 al n° 2464 vol. 25;
c) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 16.10.1997 al n° 4512 vol. 46.
2. Le parti dello statuto di cui al precedente comma che disciplinano le attività dei gruppi associati conservano la loro efficacia fino al recepimento dello statuto tipo approvato dall’assemblea ai sensi del precedente articolo 17, primo comma, lettera f).
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione dell’autorità governativa ai sensi dell’articolo 16 del Codice Civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo 67, i competenti organi della Consociazione adottano i provvedimenti funzionali alla elezione del consiglio nazionale, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri, dei consigli regionali e dei consigli provinciali; gli attuali organi restano in carica nell’attuale composizione fino al rispettivo rinnovo.
3. Il consiglio di presidenza è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali rilievi della competente autorità governativa attinenti l’intero articolato con esclusione delle norme fondamentali concernenti la definizione della Consociazione, le sue finalità e la sua organizzazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Agerola primo ottobre duemila.