Regolamento tipo Gruppi Fratres
versione aggiornata
2003
Capo I - Costituzione, natura e scopi del Gruppo
STATUTO TIPO DEI GRUPPI FRATRES
CAPO I
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI
Articolo 1
E' costituita in ______________________________,
l’associazione di volontariato denominata "GRUPPO
FRATRES ________________________” donatori di sangue,
sangue midollare e di organi con sede in
_________________ via ____________________ n. ___,
provincia di _________________, diocesi di
_____________________(1).
Articolo 2
Natura e durata
Il Gruppo Fratres di _____________________ è
associazione di volontariato avente per scopo
l’affermazione della carità e della fraternità
cristiana attraverso la testimonianza della donazione
di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge,
del sangue midollare e degli organi in favore dei
bisognosi e della collettività secondo l'insegnamento
del Vangelo.
L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di
lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione
democratiche ed elettive e si fonda sull’universalità
delle adesioni e dei beneficiari del dono nonché sul
concreto perseguimento dei fini solidaristici.
Articolo 3
Costituzione del Gruppo
Il Gruppo Fratres di _____________________ è
costituito agli effetti giuridici come associazione di
volontariato secondo le disposizioni della
Costituzione della Repubblica italiana e del vigente
Codice civile.
Per l’ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è
associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.
Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi
nazionali, delle loro successive modifiche ed
integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia
di volontariato e di donazione del sangue, del sangue
midollare e degli organi.
(1) già fondato ed affiliato alla Consociazione
nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle
Misericordie d’Italia il ____________ (qualora il
Gruppo sia già stato affiliato).
Articolo 4
Scopi e finalità
Scopo del Gruppo è l'esercizio volontario, anonimo,
gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e
del prossimo, della donazione del sangue, della
promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa,
sia in sede locale che nazionale ed internazionale,
nonché della promozione della donazione del sangue
midollare e degli organi oltre alla collaborazione con
le pubbliche istituzioni nonché con le iniziative
promosse dalla Consociazione nazionale dei gruppi
donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia
(d’ora in avanti indicata come Consociazione
nazionale).
Per la specifica natura di volontariato donazionale
richiesto agli iscritti, l’azione volontaria del
donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi
occasionale.
Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di
promozione dei diritti primari alla vita, alla salute
e alla dignità umana.
Articolo 5
Operatività
In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia
con i principi e le linee programmatiche della
Consociazione nazionale.
Articolo 6
Formazione ed aggiornamento
Il Gruppo promuove corsi di formazione e di
aggiornamento destinati agli iscritti e alla
cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di
carattere motivazionale e spirituale, anche in
collaborazione con le strutture centrali e
territoriali della Consociazione nazionale.
Articolo 7
Sezioni e settori di attività del Gruppo
Per l'espletamento delle proprie attività sul
territorio il Gruppo potrà costituire apposite
sezioni, informandone la Consociazione nazionale,
secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di
coordinamento disciplinato da specifiche norme di
attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal
Consiglio del Gruppo.
Per tutte le attività associative, giovanili,
ricreative, culturali, assistenziali, sportive e
comunque in funzione della sensibilizzazione alla
donazione, il Gruppo può costituire settori operativi
coordinandoli con apposito regolamento e delegando
quale responsabile un componente del Consiglio
direttivo.
Articolo 8
Rapporti con l’Autorità Ecclesiastica
In relazione al carattere cristiano inerente la vita
associativa, il Gruppo mantiene i rapporti con il
Vescovo Diocesano e con le altre Autorità
Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente
spirituale.
Articolo 9
Stemma e labaro
Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è
comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul
territorio italiano nel modello approvato dalla
Consociazione nazionale e dalla stessa tutelato a
norma di legge unitamente alla denominazione “FRATRES”.
E' rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue,
entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo
bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere soltanto la
propria denominazione.
Il labaro del Gruppo è conforme a quello approvato
dalla Consociazione nazionale.
Articolo 10
Uso della denominazione Fratres e affiliazione alla
Consociazione nazionale
Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione
di “FRATRES”, dovrà chiedere il preventivo assenso
alla Consociazione nazionale. Una volta ottenuto,
procede alla propria istituzione accettando lo Statuto
tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente
chiede l’affiliazione alla Consociazione. Una volta
ottenuta, ne costituisce la rappresentanza locale.
In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota
associativa nei termini e con le modalità stabilite
dai competenti organi della Consociazione nazionale.
Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e
amministrativa del Gruppo, la sua partecipazione alla
Consociazione nazionale implica per tutti gli iscritti
al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande
famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata
dalla Consociazione.
Articolo 11
Collaborazione con altri organismi
Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione
nazionale, il Gruppo potrà collaborare con altre
associazioni o federazioni di associazioni, solo se
siano conformi al carattere ispiratore del movimento
Fratres.
In seno al Gruppo, non potranno sorgere altre
associazioni se non contemplate come proprio settore
di attività e di cui sarà data comunicazione alla
Consociazione nazionale.
Articolo 12
Risorse economico finanziarie
Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il
raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle
rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e
lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti
pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti
pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle
vigenti leggi.
Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento
anche con iniziative promozionali e/o di auto
finanziamento.
Articolo 13
Gratuità delle prestazioni
L’attività di donazione del Gruppo nelle sue varie
forme e quella degli iscritti sono gratuite.
Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione
solo nella coscienza del dovere compiuto.
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella
donazione potranno essere concesse agli iscritti
distinzioni aventi puro carattere morale per le quali
sarà emanato apposito regolamento.
CAPO II
REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE
DEGLI ISCRITTI
Articolo 14
Modalità di iscrizione
Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo
secondo le proprie possibilità contribuendo alla
comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che
sono alla base istituzionale del Gruppo.
L'iscrizione avviene su domanda da presentare al
Consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la
domanda con provvedimento definitivo.
La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile
con qualsiasi forma di rapporto con lo stesso, sia
subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale.
Articolo 15
Classificazione degli iscritti
Gli iscritti si suddividono in:
a) soci donatori attivi;
b) soci collaboratori;
c) soci benemeriti.
I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età
stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento
della idoneità fisica, si impegnano ad effettuare
periodicamente la donazione nelle sue varie forme in
sintonia con i fini e con l’organizzazione del Gruppo.
Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed
acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano
alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione
attivo e passivo dopo la seconda donazione.
I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la
impossibilità alla donazione, svolgono in modo
volontario e continuativo mansioni sanitarie, tecniche
e/o amministrative e/o organizzative in seno al
Gruppo.
Essi godono dei diritti associativi, compreso
l’elettorato attivo e passivo, dopo due anni di
attività nel Gruppo.
I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di
età o per motivi di salute non possono più donare il
sangue.
Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di
elezione attivo e passivo.
Può aderire al Gruppo, acquisendo il titolo di
sostenitore e/o onorario, chiunque condivida le
finalità dell’associazione sostenendola moralmente o/e
materialmente; è iscritto in appositi registri.
Articolo 16
Requisiti per l’iscrizione
Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere
che la domanda di iscrizione al Gruppo supponga da
parte dell’istante la sostanziale condivisione dei
principi ispiratori della Fratres.
I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il
loro stato di salute, dare il proprio consenso
informato alla donazione e comunicare ai responsabili
del Gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento
alla donazione stessa.
Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente,
materialmente e con la loro opera i fini istituzionali
del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello Statuto,
dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente
adottato dagli organi sociali.
Articolo 17
Modalità di donazione
Il donatore si sottopone alla donazione periodica
secondo i parametri temporali stabiliti dalla
normativa vigente.
Il donatore si impegna a non donare al di fuori del
proprio Gruppo salvo casi di particolare urgenza
concordati con il Gruppo stesso e per i quali il
donatore trasmetterà al Gruppo la certificazione di
avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura
sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.
Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il
Capogruppo della propria temporanea impossibilità a
donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga
a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della legge
675/96 sulla privacy.
L’indisponibilità meramente temporanea alla donazione
per ragioni di salute o di forzata assenza non
comporta variazione alla classificazione del ruolo di
donatore attivo.
CAPO III
DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Articolo 18
Doveri degli iscritti
Gli iscritti al Gruppo devono:
d) osservare lo statuto, i regolamenti e le
disposizioni legittimamente emanate dagli
organi del Gruppo;
e) collaborare alle iniziative del Gruppo e
partecipare alle assemblee e alle riunioni;
f) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle
cariche sociali un comportamento
corretto e di massima collaborazione;
g) partecipare alle iniziative di carattere generale
promosse dalla Consociazione
nazionale e dagli organi territoriali.
Articolo 19
Provvedimenti disciplinari
Gli iscritti sono passibili dei sottocitati
provvedimenti disciplinari, previa contestazione
scritta dell'addebito, con invito a presentare entro
15 giorni al Consiglio direttivo le proprie
giustificazioni:
h) ammonizione;
i) sospensione a tempo determinato;
j) decadenza;
k) esclusione.
La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di
cui ai punti a) e b) è del Consiglio direttivo mentre
per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b)
l'interessato può presentare ricorso, in forma
scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al
Consiglio direttivo il quale decide con parere
definitivo; per i punti c) e d) valgono le
disposizioni di cui al successivo articolo 20, comma
cinque e seguenti.
Articolo 20
Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci
La qualità di iscritto al Gruppo si perde per
dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora l’iscritto presenti al
Consiglio direttivo, in forma scritta, la propria
rinunzia a mantenere la sua iscrizione.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei
requisiti essenziali di appartenenza al Gruppo di cui
agli articoli 16 e 17. Inoltre perde la sua qualità di
associato qualora, nonostante il richiamo, persista
nella violazione dei doveri fondamentali previsti
all'articolo 18.
Si perde per esclusione nei casi che rendano
incompatibile, per qualunque grave ragione,
l'appartenenza al Gruppo.
La perdita della qualità di socio implica
contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il
Gruppo.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono
proposti motivatamente dal Consiglio direttivo
all'Assemblea.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve
essere data comunicazione scritta all'interessato, per
raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con
invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le
proprie deduzioni che, unitamente a quelle del
Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.
L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere
revocato qualora siano venute a mancare le cause che
lo hanno determinato, previa nuova domanda da
presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio
direttivo, con le modalità di cui all'articolo 14,
secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà
l'accettazione o meno.
Contro il provvedimento di esclusione adottato
dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni,
ricorrere al Collegio dei probiviri della
Consociazione nazionale, il quale deciderà entro 60
giorni dal ricevimento del ricorso.
CAPO IV
ORGANI DEL GRUPPO
Articolo 21
Organi del Gruppo
Sono organi del Gruppo:
l) l'Assemblea;
m) il Consiglio direttivo;
n) il Presidente;
o) il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 22
Composizione dell’Assemblea
L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai
soci collaboratori e dai soci benemeriti.
È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal
componente di Consiglio direttivo più anziano di
iscrizione al Gruppo.
Vi partecipano l’Assistente spirituale e il Consulente
sanitario, entrambi senza diritto di voto.
Articolo 23
Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di
febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo ed ogni quattro anni per l'elezione delle
cariche sociali.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera da
inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni
prima della data fissata per la riunione. La
convocazione si può inoltre pubblicizzare con
affissione dell’avviso presso la sede sociale, con
affissione pubblica murale e/o mezzo stampa.
L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo
dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione
nonchè gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per
lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora
dopo.
I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti
nell'apposito registro.
Articolo 24
Ulteriori convocazioni dell’Assemblea
L'Assemblea si riunisce, altresì, in qualunque periodo
e specificamente:
p) quando ne faccia richiesta scritta e motivata
almeno un decimo degli iscritti aventi
titolo a partecipare all’Assemblea;
q) quando il Collegio dei probiviri della
Consociazione o il Collegio dei revisori dei conti
del Gruppo per gravi e motivate ragioni, da comunicare
per scritto, ne richiedano
all'unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;
r) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e
motivata dalla Consociazione nazionale o
dagli organi territoriali per problemi inerenti il
Gruppo o per iniziative di carattere
generale;
s) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la
necessità.
Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente
deve convocare l'Assemblea entro un mese con le
modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 23.
Articolo 25
Validità delle riunioni dell’Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà degli
aventi titolo mentre in seconda convocazione è
validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio
dei componenti il Consiglio direttivo.
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea,
ogni iscritto, avente titolo, potrà farsi
rappresentare, conferendo delega scritta ad altro
iscritto allo stesso Gruppo, anch’esso avente titolo,
il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere
portatore di più di una delega.
Articolo 26
Validità delle deliberazioni dell’Assemblea
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza
semplice.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei
revisori dei conti nelle delibere concernenti
rispettivamente il resoconto morale e finanziario non
hanno voto.
Per le proposte di riforma dello Statuto da parte
dell'Assemblea sono previste le particolari norme di
cui al sesto comma dell'articolo 44.
Articolo 27
Attribuzioni dell’Assemblea
L'Assemblea ha il compito di:
t) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo,
corredato della relazione del Presidente sull'attività
del Gruppo svolta nell'anno precedente e della
relazione del Collegio dei revisori dei conti
sull'andamento economico-finanziario;
u) deliberare altresì il bilancio preventivo dell’anno
successivo;
v) esaminare le questioni di carattere generale e di
indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di
concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove
necessario, le relative deliberazioni;
w) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il
Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei
conti, secondo le modalità di cui agli articoli 29,
36, 37, 40, 41 e 42;
x) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole
della Consociazione nazionale, sulle modifiche del
presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
y) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo,
l'approvazione del Regolamento generale, di cui
all'articolo 45, da trasmettere alla Consociazione
nazionale;
z) nominare nella riunione che precede ogni
quadriennio di mandato la Commissione elettorale,
anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero
dei componenti il Consiglio direttivo;
aa) assumere i provvedimenti di decadenza e di
esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 20.
Articolo 28
Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci
donatori attivi e/o soci collaboratori e/o soci
benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.
Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo
l’Assistente spirituale e il Consulente sanitario,
entrambi senza diritto di voto.
Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre
appartenere alla categoria dei soci donatori attivi,
dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.
Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo, per
nessuna ragione, gli eletti alla carica di revisore
dei conti.
Articolo 29
Attribuzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l'organo di governo del
Gruppo e delibera su tutte le materie non riservate
specificatamente all'Assemblea.
E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui
agli articoli 26, 40, 41 e 42.
In particolare:
a) provvede all'amministrazione del Gruppo compreso
l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili
e mobili, di automezzi e per la creazione di passività
ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;
b) provvede al suo interno alla elezione del
Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e
dell'Amministratore, del Capogruppo nonché ad ogni
altra nomina che si rendesse necessaria;
c) nomina l’Assistente spirituale;
bb) nomina il Consulente sanitario, il quale deve
essere in possesso di adeguato titolo professionale;
cc) redige il regolamento generale, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea, ed emana ogni
qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento
del Gruppo;
dd) designa i rappresentanti del Gruppo in organismi
e/o commissioni esterne permanenti;
ee) fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno
dell’Assemblea;
ff) delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
gg) assume i provvedimenti disciplinari di sua
competenza;
hh) valuta annualmente il bilancio consuntivo e
preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
m) decide sugli interventi di assistenza per iscritti
che versino in particolari condizioni di bisogno o di
disagio;
n) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti
dal C.C., i provvedimenti che reputa necessari
nell'interesse del Gruppo;
o) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
p) cura l'osservanza dello spirito religioso
dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e
morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento
sono affidati all’Assistente spirituale;
q) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere
favorevole della Consociazione nazionale, le modifiche
statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta
di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare
all’Assemblea;
r) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche
con esperti al di fuori degli iscritti al Gruppo, per
l'analisi di determinati problemi o con compiti di
consulenza per le varie attività nominando un
coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo;
s) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia
dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi
che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le
eventuali controversie di interesse del Gruppo;
t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque
altro potere che il presente Statuto non attribuisce
specificatamente ad altri organi del Gruppo.
Articolo 30
Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta
al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo
ritenga necessario, oppure qualora sia presentata
richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo
dei componenti il Consiglio direttivo.
Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta,
scritta e motivata, dalla Consociazione nazionale, dal
Presidente del Collegio dei probiviri della
Consociazione e degli organi territoriali.
L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e
dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli
argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere
inviato al domicilio degli aventi titolo almeno 5
giorni prima della data fissata.
Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio
direttivo può essere convocato anche telefonicamente
in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e
l’urgenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti; le
deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei
presenti.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a
scrutinio segreto.
Articolo 31
Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella
prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal
Presidente della Commissione elettorale.
L’incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile
con la carica di Governatore o di Presidente di
qualsiasi Misericordia.
E' a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le
varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i
poteri di firma.
Rappresenta il Gruppo all'interno della Consociazione
nazionale e, nelle relative assemblee, ha diritto di
elettorato attivo e passivo.
In particolare il Presidente:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi
e delle prerogative del Gruppo e veglia
sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca
l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la
presidenza;
c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) firma la corrispondenza e, in unione col
Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e
l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni
mobili ed immobili;
f) cura il rispetto delle norme di cui alla legge
675/96 sulla privacy, e successive integrazioni e
modifiche, in materia di trattamento e riservatezza
sui dati;
g) tiene i rapporti con la Consociazione nazionale
agli effetti di ogni evento che consigli
l'interessamento della Consociazione stessa;
h) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non
contemplato nel presente articolo, compresi atti
cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri
atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione
alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima
riunione successiva al provvedimento;
i) congiuntamente all’Amministratore, ha la firma sui
conti correnti e sulle operazioni bancarie e
finanziarie.
Articolo 32
Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo
nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche
funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche
legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari
compiti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno
affidargli.
Articolo 33
Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella
prima riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Consiglio direttivo,
dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di
lavoro di cui alla lettera r) dell'articolo 29.
E' consegnatario dei documenti e dell'archivio del
Gruppo; cura la corrispondenza insieme al Presidente
con il quale collabora alla tenuta degli inventari di
cui alla lettera e) dell'articolo 31 e tiene
aggiornato il libro dei soci.
Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la
tenuta della contabilità e per la preparazione del
bilancio e tiene il registro di cassa per le piccole
spese.
Articolo 34
Amministratore
L'Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo
nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Cura, in collaborazione con il Presidente e con il
Segretario, la parte amministrativa di tutte le
attività del Gruppo firmando i relativi documenti.
Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla
regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed
a redigere il bilancio da sottoporre al Consiglio
direttivo.
Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti
correnti, sulle operazioni bancarie e finanziarie e
sul bilancio consuntivo e preventivo.
Articolo 35
Capogruppo
Il Capogruppo è eletto dal Consiglio direttivo nella
prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coordina le donazioni ed i controlli sanitari
provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla
donazione periodica ed ai controlli redigendo
periodicamente la statistica delle donazioni.
Cura il rapporto con i donatori in collaborazione con
lo staff organizzativo e sanitario sotto il profilo
dell’idoneità fisica e della disponibilità alla
donazione, promuovendo le iniziative opportune per la
loro tutela ed assicurando in ogni caso la necessaria
riservatezza nel rispetto della legge 675/96 sulla
privacy.
Promuove ed organizza, riferendo al Consiglio
direttivo, le raccolte esterne con auteomoteche ed
altre iniziative promozionali.
Propone motivatamente al Consiglio direttivo le
iscrizioni e le variazioni di categoria dei soci.
Esegue le direttive del Consiglio e del Consulente
sanitario.
Articolo 36
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea
fra gli iscritti aventi titolo secondo le modalità
degli articoli 26, 40, 41e 42 e dovranno essere in
possesso di adeguata preparazione.
Per l'eleggibilità al Collegio dei revisori dei conti
valgono le norme di cui al precedente articolo 28,
comma 4.
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di
assenza o impedimento dei membri effettivi.
Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al
suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario.
I membri del Collegio dei revisori dei conti non
possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio
direttivo.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la
verifica dei conti, ed il relativo verbale viene
firmato da tutti i presenti, nonché per la
preparazione della relazione sul bilancio consuntivo
da presentare all’Assemblea.
I membri del Collegio possono essere invitati alle
riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di
voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di
tre componenti, fra cui il Presidente.
Articolo 37
Norme generali sugli organi
Tutti gli organi sociali durano in carica quattro
anni. I loro componenti sono rieleggibili tranne il
Presidente che non può essere rieletto dopo aver
espletato due mandati consecutivi senza interruzione.
Trascorso un mandato, rappresentato da un’altra
persona, potrà essere rieletto per altri due mandati
consecutivi.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un
componente, succede il primo dei non eletti.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze
restano in carica per la stessa durata del membro
sostituito e non subentrano automaticamente in
incarichi specifici a lui affidati.
I componenti gli organi del Gruppo che per tre
riunioni consecutive risultino assenti senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti
dall’incarico e quindi sostituiti.
Articolo 38
Assistente spirituale
L'Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto
Canonico, dal Consiglio direttivo, come da art. 29,
lettera c).
La nomina è comunicata all'Ordinario Diocesano.
Rappresenta l'autorità religiosa all'interno del
Gruppo per le materie spirituali, religiose o di
culto.
Cura l'osservanza dello spirito religioso del Gruppo e
la preparazione spirituale e morale degli iscritti
anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà
collaborare con l’Assistente spirituale della
Consociazione nazionale.
Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e
religioso del Gruppo per essere esecutive dovranno
ottenere il parere favorevole dell’Assistente
spirituale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed
all'Assemblea senza diritto di voto nonché alle
iniziative ed alla vita del Gruppo.
Articolo 39
Consulente sanitario
E’ nominato dal Consiglio direttivo nella prima
riunione convocata dopo le elezioni.
Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del
Gruppo ed in particolare:
a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari,
avvalendosi della collaborazione del Capogruppo, da
eseguire per legge sui donatori da parte delle
strutture emotrasfusionali competenti in occasione
della donazione e/o su richiesta del Gruppo;
b) garantisce la gestione dei dati riferiti ai
donatori ed alle loro donazioni nel rispetto delle
disposizioni previste in materia di trattamento e
riservatezza dei dati di cui alla legge 675/96 sulla
privacy e successive integrazioni o modifiche;
c) impartisce, d’intesa con il Consiglio direttivo e
con il servizio trasfusionale competente, le direttive
in materia sanitaria coordinandone l’intera attività;
d) collabora all’attività di propaganda e di impulso
sociale specie in materia sanitaria e sulle
metodologie emergenti della donazione;
e) cura la formazione e l’aggiornamento del Gruppo
sotto il profilo tecnico-sanitario;
f) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed
all’Assemblea senza diritto di voto nonché alle
iniziative ed alla vita del Gruppo;
g) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o
parasanitari, anche in forma autonoma retribuita, per
esigenze operative e strettamente sotto sua
sorveglianza, previo accordo con il Consiglio
direttivo.
Articolo 40
Commissione elettorale
La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea
nella riunione che precede ogni quadriennio.
E' composta da un minimo di tre o di cinque membri
scelti fra i soci donatori attivi, i soci
collaboratori e i soci benemeriti.
Ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il
Vice Presidente ed il Segretario;
b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della
deliberazione per il numero dei componenti il
Consiglio direttivo e i requisiti previsti
all'articolo 28, primo comma;
c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto
ed il titolo di partecipazione all’Assemblea nonché la
regolarità delle deleghe consegnando l’attestato di
diritto al voto;
d) redigere la lista di nominativi per la carica di
membri del Consiglio direttivo, contenente un numero
almeno doppio di componenti da eleggere;
e) redigere la lista di almeno 7 candidati per
l'elezione del Collegio dei revisori dei conti,
composto da 5 membri, di cui i primi 3 verranno eletti
revisori effettivi mentre il quarto ed il quinto
saranno eletti revisori supplenti.
Le liste devono riportare il nome e cognome del
candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e
la data di iscrizione al Gruppo.
Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al
voto, potranno presentare alla Commissione elettorale
proposte di candidature nei termini che la stessa
Commissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono
presentate al Presidente che le allegherà all'avviso
di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che
dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della
data fissata.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere
conto delle norme di cui al precedente articolo 28
Articolo 41
Composizione delle liste
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non
sono vincolanti ed ogni iscritto avente diritto al
voto potrà esprimere la propria preferenza anche per
iscritti aventi titolo di elezione passiva non
compresi nella citata lista.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un
massimo di tre voti per il Collegio dei revisori dei
conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti
degli eleggibili per il Consiglio direttivo.
Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che
avranno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con
maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il
candidato più anziano di età; successivamente si
procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto
previsto nel presente articolo, o preferenze per
iscritti non aventi titolo di elezione passiva,
saranno dichiarate nulle.
Il Presidente della Commissione elettorale pubblica
per affissione nella sede sociale l'esito delle
votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne
presiede la riunione fino all’elezione del Presidente.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi
durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta
elezione di candidati, devono essere presentati nel
termine perentorio di 3 giorni.
La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi
prima dell'insediamento dei nuovi organi.
Articolo 42
Ineleggibilità dei componenti la Commissione
elettorale
I componenti la Commissione elettorale per le funzioni
cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun
modo far parte delle liste elettorali dei candidati
alle cariche per gli organi del Gruppo né essere
votati.
Le schede contenenti voti per i componenti della
Commissione elettorale di cui al precedente comma
saranno dichiarate nulle.
Articolo 43
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte
per dovere cristiano, civile, morale e per i principi
di volontariato che è alla base dello spirito del
Gruppo.
Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da
loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta
morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo
dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un
rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto
conto anche dello spirito di servizio per il quale
accettano la carica.
Articolo 44
Modifiche statutarie
La proposta di riforma dello Statuto può essere
presentata dal Consiglio direttivo, secondo la norma
di cui all'articolo 29, lettera q), e al predetto da
un numero di iscritti, avente diritto di voto, non
inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata
mozione scritta.
La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua
proposta di riforma è sottoposta alla Consociazione
nazionale per il proprio assenso. Decorsi novanta
giorni, in difetto di risposta, la richiesta si
intende accolta.
Dopo aver acquisito l'assenso scritto della
Consociazione nazionale, il Presidente convoca
l'Assemblea con specifica indicazione, nell'ordine del
giorno, del numero degli articoli contenuti nelle
proposte di riforma nonché l'eventuale indicazione
degli emendamenti formulati dai proponenti.
L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui
all'articolo 23 con le indicazioni di cui al comma
precedente. Inoltre verranno pubblicati in maniera
visibile presso la sede sociale per tutto il periodo
di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal
Presidente e dal Segretario.
L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla
Consociazione nazionale, un dirigente della quale
potrà partecipare all'Assemblea; la Consociazione
potrà farsi rappresentare da componenti gli organi
territoriali.
Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in
Assemblea ed il preventivo assenso della Consociazione
nazionale.
Non possono essere oggetto di riforma gli articoli 2,
4, 5 e 8 i quali definiscono l'irrinunciabile
fisionomia del Gruppo e le garanzie delle essenzialità
della sua vita associativa.
Articolo 45
Regolamento generale
L'Assemblea, ottenuto il parere favorevole della
Consociazione nazionale, può approvare, a
completamento delle norme del presente Statuto ed ove
ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza
dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i
cui articoli potranno essere riformati sempre con le
modalità di cui sopra.
Articolo 46
Gestione straordinaria
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne
tali che non rendano possibile il normale
funzionamento del Gruppo e delle sue attività e
qualora l'Assemblea non sia stata in grado di
provvedere in merito o sia andata deserta, il
Presidente del Gruppo segnala alla Consociazione
nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria
per la richiesta di interventi ai fini della
normalizzazione della vita sociale e della
funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche da almeno
un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.
La Consociazione nazionale, accertate le condizioni di
anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di
ripresa, anche per il tramite degli organi periferici,
della normale attività associativa, nomina un
Commissario straordinario che provvede al solo
compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di
ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione
dell’Assemblea per la ricostituzione degli organi
sociali.
Il Commissario straordinario non può, comunque,
rimanere in carica per più di sei mesi dal suo
insediamento.
Ove la convocazione dell'Assemblea risulti
impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di
esiti, il Commissario straordinario provvede alla
denuncia della situazione all'autorità regionale
competente.
Articolo 47
Scioglimento del Gruppo
Il Gruppo non potrà essere sciolto per delibera
Assembleare se non si verificano circostanze
eccezionali di assoluta impossibilità del suo
funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di
donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.
La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea
straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal
Presidente o dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 46.
Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza
di tutte le speciali modalità di convocazione, di
presenza di iscritti aventi diritto al voto e della
speciale maggioranza di tre quarti degli associati
aventi diritto al voto.
Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla
Consociazione nazionale che interverrà all'Assemblea
con un suo delegato, anche di organi periferici, per
esprimere il suo parere nonché per dare la propria
eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle
difficoltà del Gruppo.
Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina un
liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro
che sono stati iscritti al Gruppo.
Articolo 48
Devoluzione dei beni
A seguito dello scioglimento, i beni residui del
Gruppo sono devoluti ad altra associazione a carattere
locale di ispirazione cattolica, che persegua fini di
assistenza o alla Consociazione nazionale, cui il
Gruppo era associato.
Articolo 49
Richiesta di personalità giuridica
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
da parte della regione competente, il Consiglio
direttivo del Gruppo Fratres è autorizzato ad
apportare al presente statuto, sentita la
Consociazione nazionale ed ottenuto il relativo
assenso, le modifiche che si rendessero
indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori
del Gruppo Fratres
Articolo 50
Norma finale
Per le materie non contemplate nel presente Statuto si
osservano le norme dello Statuto e del Regolamento
della Consociazione nazionale, quelle del Codice
civile e delle leggi nazionali e regionali in materia.
In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi
alle decisioni prese dal Consiglio di presidenza della
Consociazione nazionale.
il Segretario |
Il Presidente |