Consociazione nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia
STATUTO NAZIONALE
Approvato dall'Assembleadi Agerola in data 1 ottobre 2000
LIQUIDAZIONE DELLA CONSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
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ART. 64 – LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento della Consociazione è deliberato dall’assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi del terzo comma dell’articolo 21 del Codice Civile.
2. In caso di dichiarazione di estinzione o di scioglimento, l’assemblea nomina uno o più commissari liquidatori determinandone i poteri; qualora l’assemblea non vi dovesse provvedere, la nomina è effettuata dalla competente autorità giudiziaria.
ART. 65 – DEVOLUZIONE DEI BENI
1. I beni della Consociazione residuati alla chiusura della liquidazione sono devoluti, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma dell’articolo 21 del Codice Civile, secondo le disposizioni dell’assemblea che ha deliberato lo scioglimento; in carenza di tali disposizioni provvede la competente autorità.