Consociazione nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia
STATUTO NAZIONALE
Approvato dall'Assembleadi Agerola in data 1 ottobre 2000
CAUSE DI CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA CONSOCIAZIONE
______________________________________________________________________________________
ART. 57 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
1. Gli associati cessano di appartenere alla Consociazione per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.
ART. 58 – RECESSO
1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, può recedere l’associato che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
1. Il recesso può essere esercitato in ogni momento.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consiglio nazionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
ART. 59 – DECADENZA
1. La decadenza è pronunciata dal consiglio nazionale nei confronti dell’associato che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
1. Le deliberazioni adottate in materia di decadenza devono essere comunicate all’associato destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 60 – ESCLUSIONE
1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, l’assemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l’associato che:
a) non osservi le disposizioni statutarie o regolamentari oppure le deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi consociativi;
b) svolga o tenti di svolgere – in proprio e/o tramite terzi – attività contraria o in concorrenza con gli interessi consociativi.
1. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il consiglio di presidenza abbia invitato l’associato – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – a regolarizzare la propria posizione; l’esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempre che l’associato si mantenga inadempiente.
ART. 61 – SOSPENSIONE
1. Nelle ipotesi che comportano l’esclusione, il consiglio di presidenza può adottare nei confronti dell’associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, previa contestazione degli addebiti ed acquisizione delle controdeduzioni.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma, con la indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine, deve essere comunicato all’associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 62 – ESTINZIONE
1. L’assemblea prende atto delle estinzioni degli associati.
ART. 63 – CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
1. L’associato che per qualsiasi motivi cessi di far parte della Consociazione non può chiedere la ripetizione di quanto introitato dalla Consociazione stessa in relazione alla attività da esso svolta, né ha alcun diritto sul patrimonio della Consociazione.