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Consociazione nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia
STATUTO NAZIONALE
Approvato dall'Assembleadi Agerola in data 1 ottobre 2000

 

Titolo III torna all'indice dello Statuto Nazionale

ORGANI ED ORGANISMI

art. 13 – INDIVIDUAZIONE

CAPO I – ORGANI CENTRALI

L’ASSEMBLEA NAZIONALE

art. 14 – COMPOSIZIONE
art. 15 – CONVOCAZIONE
art. 16 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
art. 17 – ATTRIBUZIONI
art. 18 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

IL CONSIGLIO NAZIONALE

art. 19 – COMPOSIZIONE
art. 20 – CONVOCAZIONE
art. 21 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
art. 22 – ATTRIBUZIONI
art. 23 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
art. 24 – DECADENZE E SURROGAZIONI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

art. 25 – COMPOSIZIONE
art. 26 – CONVOCAZIONE
art. 27 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
art. 28 – ATTRIBUZIONI
art. 29 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
art. 30 – PERMANENZA IN CARICA

IL PRESIDENTE

art. 31 – FUNZIONI art. 32 – PERMANENZA IN CARICA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 33 – COMPOSIZIONE art. 34 – FUNZIONI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 35 – COMPOSIZIONE art. 36 – FUNZIONI

CAPO II – ORGANI TERRITORIALI

L’ASSEMBLEA REGIONALE

art. 37 – COMPOSIZIONE art. 38 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI

IL CONSIGLIO REGIONALE

art. 39 – COMPOSIZIONE
art. 40 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI
art. 41 – ATTRIBUZIONI

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

art. 42 – COMPOSIZIONE art. 43 – ESTENSIONE DI NORME

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

art. 44 – COMPOSIZIONE
art. 45 – ESTENSIONE DI NORME
art. 46 – ATTRIBUZIONI

CAPO III – NORME GENERALI SUGLI ORGANI

art. 50 – MODALITA’ DI ELEZIONE E SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
art. 51 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI PERSONE ESTRANEE ALL’ORGANO

CAPO IV – ORGANISMI

art. 52 – L’AMMINISTRATORE NAZIONALE
art. 53 – L’ASSISTENTE SPIRITUALE NAZIONALE
art. 54 – IL CONSULENTE SANITARIO NAZIONALE
art. 55 – IL SEGRETARIO NAZIONALE
art. 56 – ASSISTENTE SPIRITUALE E CONSULENTE SANITARIO DEGLI ORGANI TERRITORIALI

______________________________________________________________________________________

ART. 13 – INDIVIDUAZIONE

1. Sono organi centrali della Consociazione:

a) l’assemblea nazionale;

b) il consiglio nazionale;

c) il consiglio di presidenza;

d) il presidente nazionale;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il collegio dei probiviri.

1. Sono organi territoriali della Consociazione:

a) l’assemblea regionale;

b) il consiglio regionale;

c) l’assemblea provinciale;

d) il consiglio provinciale.

1. Sono organismi della Consociazione:

a) l’amministratore nazionale;

b) l’assistente spirituale nazionale;

c) il consulente sanitario nazionale;

d) il segretario nazionale.

CAPO I – ORGANI CENTRALI
L’ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 14 – COMPOSIZIONE

1. L’assemblea nazionale è composta dai legali rappresentanti dei gruppi associati fra i quali elegge il suo presidente.

2. I componenti del consiglio nazionale, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri, l’assistente spirituale nazionale, il consulente sanitario nazionale ed il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell’assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.

3. I componenti dell’assemblea aventi diritto di voto deliberativo possono delegare la loro funzione a persona iscritta al gruppo rappresentato o, in via subordinata, al rappresentante di altro gruppo.

4. Il rappresentante di ciascun gruppo non può essere portatore di più di una delega.

ART. 15 – CONVOCAZIONE

1. L’assemblea nazionale si riunisce entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell’esercizio decorso e al bilancio preventivo dell’esercizio successivo; si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il rinnovo degli organi centrali.

2. L’assemblea si riunisce altresì:

a) in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio nazionale o del consiglio di presidenza;

b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

1. L’assemblea nazionale si riunisce di norma nel comune ove ha sede la Consociazione; le riunioni in sede diversa sono deliberate dall’organo che ha disposto la convocazione. In caso di convocazione ai sensi della lettera b) del precedente comma, l’ammissibilità della richiesta e la sede per la riunione sono deliberate dal consiglio di presidenza.

2. L’assemblea è convocata dal presidente nazionale mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare; l’avviso deve essere spedito agli aventi diritto di partecipazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ai legali rappresentanti dei gruppi l’avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.

3. Nello stesso avviso è fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.

4. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità di partecipazione all’assemblea.

ART. 16 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni dell’assemblea nazionale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14, primo comma; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un quarto dei componenti con voto deliberativo.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI

1. L’assemblea nazionale:

a) elegge il consiglio nazionale, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri;

b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;

c) delibera in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi;

d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;

e) delibera sulle modificazioni allo statuto;

f) delibera l’approvazione dello statuto tipo dei gruppi associati;

g) delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;

h) fissa – contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo - la ripartizione delle risorse finanziarie, anche in relazione alle necessità di funzionamento degli organi consociativi, determinandosi sulla proposta del consiglio nazionale o sulla richiesta di almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea;

i) approva finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;

j) approva impegni economici pluriennali;

k) approva progetti ed indirizzi specifici di politica associativa che vincolino tutte le strutture;

l) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legge o dallo statuto.

ART. 18 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell’assemblea nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi.

2. Le modificazioni allo statuto sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza prevista dall’articolo 21, terzo comma, del Codice Civile.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 19 – COMPOSIZIONE

1. Il consiglio nazionale è composto da 15 membri eletti dall’assemblea nazionale con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto.

2. L’assistente spirituale nazionale, il consulente sanitario nazionale, i presidenti dei consigli regionali ed il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio nazionale, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.

ART. 20 – CONVOCAZIONE

1. Il consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per adottare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell’esercizio successivo da presentare all’assemblea nazionale.

2. Il consiglio nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali; deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare. Le riunioni postulate dal presente comma devono tenersi entro trenta giorni dalla data della deliberazione o dall’acquisizione della richiesta.

3. Il presidente spedisce l’avviso di convocazione agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a cinque giorni ed entro gli stessi termini può essere integrato l’ordine del giorno. In tali casi il consiglio nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell’urgenza.

5. Il consiglio nazionale si riunisce di norma nel comune ove ha sede la Consociazione; le riunioni in sede diversa sono deliberate dal consiglio di presidenza.

ART. 21 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del consiglio nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 22 – ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio nazionale:

a) elegge, fra i suoi componenti, il presidente nazionale, il vice presidente nazionale, tre membri del consiglio di presidenza, il segretario nazionale e l’amministratore nazionale;

b) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale nazionale;

c) nomina il consulente sanitario nazionale;

d) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;

e) nomina la commissione verifica poteri;

f) nomina la commissione elettorale;

g) delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;

h) adotta i bilanci consuntivi da sottoporre all’esame dell’assemblea;

i) adotta i bilanci preventivi da sottoporre all’esame dell’assemblea;

j) delibera in ordine alla convocazione dell’assemblea;

k) assume ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e l’attività della Consociazione;

l) fissa le linee e gli interventi riguardanti i rapporti con le altre associazioni di donatori di sangue e con le istituzioni;

m) approva progetti di formazione, informazione e comunicazione interni ed esterni alla Consociazione;

n) approva i regolamenti di esecuzione, di amministrazione e di organizzazione;

o) conferisce, su proposta del consiglio di presidenza e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto, onorificenze, attestati e benemerenze;

p) nomina i delegati della Consociazione determinandone le competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;

q) cura gli interessi della Consociazione e, ove consentito, dei singoli associati, in ogni caso con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;

r) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti amministrativi.

ART. 23 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 24 – DECADENZE E SURROGAZIONI

1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione dello statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta di voti.

2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere nazionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.

3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal consiglio nazionale e hanno effetto immediato.

4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il consiglio nazionale è sciolto e rinnovato dall’assemblea nella sua prima riunione utile.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 25 - COMPOSIZIONE

1. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente nazionale, dal vice presidente nazionale, dal segretario nazionale, dall’amministratore nazionale e da tre membri eletti dal consiglio nazionale nel suo seno.

2. L’assistente spirituale nazionale ed il consulente sanitario nazionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio di presidenza, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.

ART. 26 – CONVOCAZIONE

1. In relazione alle sue competenze, il consiglio di presidenza è costituito in permanenza e può essere convocato dal presidente in ogni momento anche con avviso telefonico e contestuale comunicazione dell’ordine del giorno.

ART. 27 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del consiglio di presidenza sono valide se sono presenti almeno quattro componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 28 – ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio di presidenza:

a) attua le decisioni dell’assemblea e del consiglio nazionale;

b) decide sulle domande di ammissione dei nuovi gruppi;

c) cura la gestione amministrativa ordinaria della Consociazione;

d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

e) coordina le attività degli organi territoriali;

f) esamina gli atti degli organi territoriali ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 49;

g) propone al consiglio nazionale i conferimenti di cui al precedente articolo 22, primo comma, lettera o);

h) mantiene rapporti con le autorità e con le altre istituzioni ed organizzazioni a livello nazionale;

i) delibera in ordine alla convocazione dell’assemblea;

j) segue gli aspetti tecnici relativi alla legislazione nazionale in materia di sanità e volontariato;

k) adotta, assumendo motivatamente i poteri sostitutivi d’urgenza e salvo ratifica del consiglio nazionale nella sua prima riunione utile, le deliberazioni di cui all’articolo 22, primo comma, lettere e), f), k), l), m), p), q) dello statuto;

l) compie tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi della Consociazione.

1. Il consiglio di presidenza può assegnare incarichi ai singoli suoi componenti, ferma restando la collegialità delle decisioni.

ART. 29 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del consiglio di presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 30 – PERMANENZA IN CARICA

1. I membri del consiglio di presidenza restano in carica fino a surrogazione.

2. Le dimissioni dei singoli membri sono dirette al presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di contemporanee dimissioni che riducano il consiglio di presidenza a meno di quattro membri, il presidente convoca – entro 10 giorni - il consiglio nazionale per le necessarie surrogazioni.

IL PRESIDENTE

ART. 31 – FUNZIONI

1. Al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Consociazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. Il presidente:

a) convoca l’assemblea, il consiglio nazionale e il consiglio di presidenza;

b) presiede il consiglio nazionale e il consiglio di presidenza;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.

1. Il presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento contemporanei del presidente e del vice presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere nazionale più anziano di età facente parte del consiglio di presidenza con esclusione dell’amministratore nazionale e del segretario nazionale.

ART. 32 – PERMANENZA IN CARICA

1. Il presidente resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente.

2. Le dimissioni del presidente sono dirette al vice presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

4. Entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il vice presidente convoca il consiglio nazionale per l’adozione del provvedimento di nomina del nuovo presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33 – COMPOSIZIONE

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.

2. Il presidente della Consociazione indice e presiede la riunione di insediamento del collegio entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.

ART. 34 – FUNZIONI

1. Il collegio dei revisori dei conti:

a) controlla la gestione amministrativa e finanziaria e riferisce sul controllo della cassa;

b) controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

c) presenta al consiglio nazionale, al termine di ogni anno, la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’assemblea, avvalendosi anche delle relazioni dei collegi dei revisori operanti presso i consigli regionali e provinciali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 35 – COMPOSIZIONE

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.

2. Il presidente della Consociazione indice e presiede la riunione di insediamento del collegio entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.

ART. 36 – FUNZIONI

1. Il collegio dei probiviri esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l’attività giurisdizionale sulle controversie tra gli organi della Consociazione, tra i componenti di organi consociativi e l’organo di appartenenza, tra la Consociazione e gli associati e tra i singoli associati in quanto tali fra loro.

2. Il ricorso avverso gli atti degli organi consociativi deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

3. Il collegio dei probiviri decide preliminarmente sulla ammissibilità del ricorso; la decisione di merito è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.

4. Le decisioni del collegio dei probiviri sono vincolanti per le parti e sono impugnabili esclusivamente secondo le norme del Codice di procedura civile.

CAPO II – ORGANI TERRITORIALI
L’ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 37 – COMPOSIZIONE

1. L’assemblea regionale è l’organo di riferimento della Consociazione sul territorio regionale ed è composta dai legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel territorio regionale.

2. I componenti dell’assemblea possono delegare la loro funzione a persona iscritta al gruppo rappresentato o, in via subordinata, al rappresentante di altro gruppo.

3. Il rappresentante di ciascun gruppo non può essere portatore di più di una delega.

ART. 38 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. L’assemblea regionale si riunisce ogni quattro anni per la nomina del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, al quale sono attribuite – in relazione all’attività degli organi regionali – le funzioni di cui al precedente articolo 34, primo comma, lettere a) e b).

2. L’assemblea è altresì convocata:

a) entro il trentun marzo di ogni anno per deliberare in ordine al rendiconto contabile dell’esercizio decorso corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Il provvedimento dell’assemblea, con annessa relazione, è trasmesso – a cura del presidente del consiglio regionale – al collegio nazionale dei revisori dei conti per le finalità di cui al precedente articolo 34, primo comma, lettera c) e per deliberare in ordine al bilancio di previsione del successivo esercizio.

Il provvedimento dell’assemblea con annessa relazione, è trasmesso – a cura del presidente del consiglio regionale – all’amministratore nazionale per le finalità di cui al successivo articolo 52, primo comma, lettera b);

b) in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio regionale;

c) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei suoi componenti.

1. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

2. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano gli articoli 16, primo comma e 18, primo comma dello statuto.

3. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità di convocazione e di partecipazione all’assemblea regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 39 – COMPOSIZIONE

1. Il consiglio regionale è composto da 7 membri eletti dall’assemblea regionale con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto.

2. Il consiglio regionale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, l’amministratore e il segretario, al quale compete la redazione dei verbali degli organi regionali e – congiuntamente al presidente – la loro sottoscrizione.

3. L’assistente spirituale regionale e il consulente sanitario regionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio regionale, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.

ART. 40 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. Il consiglio regionale si riunisce altresì in ogni tempo su determinazione del presidente.

2. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano gli articoli 21, primo

comma e 23 dello statuto.

3. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità di convocazione e di partecipazione al consiglio regionale.

ART. 41 – ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio regionale:

a) ha rapporti con l’ente Regione nel rispetto delle linee programmatiche della Consociazione con la quale concorda manifestazioni ed iniziative;

b) designa i rappresentanti negli organismi di rilevanza regionale;

c) cura rapporti con gli organi provinciali e con i gruppi promuovendo consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere regionale;

d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra organi omologhi di due o più province ricomprese nella regione;

e) ha rapporti con le altre associazioni a livello regionale;

f) costituisce i raggruppamenti e con apposito regolamento ne determina le competenze e ne disciplina il funzionamento;

g) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale regionale;

h) nomina il consulente sanitario regionale.

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

ART. 42 – COMPOSIZIONE

1. L’assemblea provinciale è l’organo di riferimento della Consociazione sul territorio provinciale ed è composta dai legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel territorio provinciale.

ART. 43 – ESTENSIONE DI NORME

1. Trova applicazione per l’assemblea provinciale la disciplina stabilita agli articoli 37, commi secondo e terzo, e 38 dello statuto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 44 – COMPOSIZIONE

1. Il consiglio provinciale è composto da 7 membri eletti dall’assemblea provinciale con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto.

2. Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, l’amministratore e il segretario, al quale compete la redazione dei verbali degli organi provinciali e – congiuntamente al presidente – la loro sottoscrizione.

3. L’assistente spirituale provinciale ed il consulente sanitario provinciale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio provinciale, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.

ART. 45 – ESTENSIONE DI NORME

1. Trova applicazione per il consiglio provinciale la disciplina stabilita dall’articolo 40 dello statuto.

ART. 46 – ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio provinciale:

a) coordina l’attività associativa dei gruppi in armonia con le linee programmatiche della Consociazione;

b) designa i propri rappresentanti negli organi provinciali in conformità alle norme sull’organizzazione dell’amministrazione provinciale;

c) ha rapporti con le altre associazioni sedenti nel territorio di competenza;

d) raccoglie e trasmette alla Consociazione, su apposito modello di rilevazione predisposto dal consiglio di presidenza, i dati statistici annuali relativi alle attività istituzionali dei gruppi di competenza;

e) coordina l’attività di promozione, propaganda e formazione dei gruppi in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi centrali della Consociazione;

f) riceve le domande di affiliazione dei nuovi gruppi e le trasmette, con motivato parere, alla Consociazione tramite il consiglio regionale;

g) ha rapporti con le altre associazioni a livello provinciale;

h) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gruppi ricompresi nella provincia;

i) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale provinciale;

j) nomina il consulente sanitario provinciale.

CAPO III – NORME GENERALI SUGLI ORGANI

ART. 47 – ELEGGIBILITA’ E DURATA DEGLI ORGANI

1. Tutti gli organi della Consociazione sono eletti a suffragio universale.

2. Sono eleggibili a componente degli organi della Consociazione gli iscritti ai gruppi associati purché abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d’età.

3. Tutti gli organi, in via ordinaria, durano in carica quattro anni e si insediano entro trenta giorni dalla proclamazione effettuata dal presidente del seggio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

ART. 48 – INCOMPATIBILITA’

1. I membri del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri non possono far parte dei consigli centrali e territoriali.

2. L’incompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì fra i due collegi.

3. La carica di membro del collegio dei revisori dei conti e quella di membro del collegio dei probiviri sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego all’interno o in rappresentanza della Consociazione.

4. I membri dei consigli regionali e provinciali non possono far parte del consiglio nazionale; l’incompatibilità sussiste altresì tra la carica di consigliere regionale con la carica di consigliere provinciale.

5. Chi ricopre cariche politiche e/o sindacali non è eleggibile negli organi della Consociazione.

ART. 49 – EFFICACIA DEGLI ATTI DEGLI ORGANI TERRITORIALI

1. Gli atti di straordinaria amministrazione e gli schemi di convenzione approvati dagli organi territoriali sono sottoposti all’esame del consiglio di presidenza entro trenta giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la compatibilità con lo statuto ed i regolamenti della Consociazione.

2. La verifica di cui al precedente comma non può estendersi al merito del provvedimento.

3. Nel caso in cui il consiglio di presidenza fosse orientato in senso negativo, il provvedimento di incompatibilità è pronunciato previa audizione del presidente dell’organo interessato.

4. I rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono imputati alla Consociazione e sono da questa sottoscritti tramite il presidente nazionale che ha facoltà, di volta in volta, di delegare la funzione al presidente del competente organo territoriale.

ART. 50 – MODALITA’ DI ELEZIONE E SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

1. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi della Consociazione nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo.

ART. 51 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI PERSONE ESTRANEE ALL’ORGANO

1. Con le modalità previste dal regolamento di esecuzione dello statuto e al solo scopo di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi centrali collegiali possono partecipare, durante il dibattito, persone estranee agli stessi.

2. Sempre con le modalità di cui al regolamento di esecuzione dello statuto, alle riunioni degli organi collegiali centrali o – se del caso – alla trattazione di singoli argomenti in discussione, è consentita la partecipazione – in qualità di uditori – di persone estranee all’organo in questione, purché iscritte ai gruppi associati.

3. La partecipazione di estranei alle riunioni degli organi territoriali sono disciplinate da ciascun consiglio regionale e da ciascun consiglio provinciale con regolamenti resi efficaci ai sensi del precedente articolo 49.

CAPO IV – ORGANISMI

ART. 52 – L’AMMINISTRATORE NAZIONALE

1. L’amministratore nazionale:

a) dirige e cura l’amministrazione e la contabilità della Consociazione;

b) raccoglie le proposte degli organi territoriali e predispone il bilancio di previsione;

c) acquisisce i rendiconti degli organi territoriali e predispone il bilancio consuntivo;

d) gestisce il fondo di economato di cui rende il conto al consiglio di presidenza;

e) tiene i rapporti con gli Istituti di credito mediante emissione di ordinativi di incasso e pagamento che sottoscrive congiuntamente al presidente nazionale o suoi eventuali delegati.

ART. 53 – L’ASSISTENTE SPIRITUALE NAZIONALE

1. L’assistente spirituale nazionale:

a) cura che gli indirizzi generali della Consociazione si mantengano aderenti all’ispirazione cristiana e opera affinché si incrementi il contributo del mondo cristiano alla donazione del sangue, degli organi e del sangue midollare;

b) presiede alla formazione spirituale del movimento e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali degli organi territoriali e dei gruppi associati;

c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del consiglio di presidenza.

ART. 54 – IL CONSULENTE SANITARIO NAZIONALE

1. Il consulente sanitario nazionale:

a) indica ed elabora i criteri generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi sanitari ed effettua i connessi controlli;

b) tiene rapporti con i consulenti sanitari degli organi territoriali e dei gruppi associati;

c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del consiglio di presidenza.

ART. 55 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il segretario nazionale:

a) coordina gli addetti agli uffici della Consociazione;

b) rilascia copia degli atti;

c) redige e sottoscrive, unitamente al presidente della riunione, i verbali dell’assemblea, del consiglio nazionale e del consiglio di presidenza;

d) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti.

1. In caso di assenza e/o impedimento del segretario nazionale, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti all’inizio della seduta.

ART. 56 – ASSISTENTE SPIRITUALE E CONSULENTE SANITARIO DEGLI ORGANI TERRITORIALI

1. Gli assistenti spirituali e i consulenti sanitari degli organi territoriali esercitano, - nell’ambito del territorio di competenza - rispettivamente, le funzioni di cui all’articolo 53, primo comma, lettera a) e all’articolo 54, primo comma, lettera a) del presente statuto, adeguandosi agli indirizzi degli omologhi organismi nazionali ai quali riferiscono annualmente in ordine all’attività svolta.

 

 
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