Gruppo Donatori di Sangue FRATRES Cassibile

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Consociazione nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia
STATUTO NAZIONALE
Approvato dall'Assembleadi Agerola in data 1 ottobre 2000

 

Titolo I torna all'indice dello Statuto Nazionale

NORME GENERALI

art. 1 – ORIGINE
art. 2 – COMPOSIZIONE
art. 3 – DEFINIZIONE, DURATA E SEDE
art. 4 – NATURA GIURIDICA
art. 5 – STEMMA
art. 6 – FINALITA’
art. 7 – RAPPORTI CON L’AUTORITA’ ECCLESIASTICA
art. 8 – PATRIMONIO
art. 9 – RISORSE ECONOMICHE
art. 10 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

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ART. 1 – ORIGINE

1. La Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue “Fratres” delle Misericordie d’Italia trae la propria origine dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ed è stata fondata in Lucca il 19-20 giugno 1971.

2. La Consociazione è stata eretta in ente morale con decreto del Ministero della Salute dell’11 ottobre 1994.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. La Consociazione è composta dai gruppi “Fratres” donatori di sangue, di organi e di sangue midollare costituiti ai sensi del Titolo II del Codice Civile.

2. Possono entrare a far parte della Consociazione, previo accoglimento della domanda di ammissione, i gruppi di nuova costituzione purché adottino lo statuto tipo elaborato dalla Consociazione stessa.

3. Il regolamento di esecuzione dello statuto stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Consociazione e la documentazione da allegare.

4. La Consociazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte degli associati.

ART. 3 – DEFINIZIONE, DURATA E SEDE

1. La Consociazione costituisce raggruppamento del volontariato avente per scopo la mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, degli organi e del sangue midollare; è fondata sui principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla carità cristiana.

2. La Consociazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica ed ha strutture ed organizzazione democratiche.

3. Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati alla Consociazione.

4. La Consociazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate.

5. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di amministrazione o comunque denominati, sussistendo altresì l’obbligo di destinare gli stessi alla realizzazione degli scopi istituzionali.

6. La Consociazione ha sede nel comune di Firenze in viale Giacomo Matteotti n° 60.

ART. 4 – NATURA GIURIDICA

1. La Consociazione è costituita ai sensi degli articoli 18 e 38, ultimo comma, della Costituzione e dell’articolo 12 del Codice Civile.

ART. 5 – STEMMA

1. Lo stemma della Consociazione è costituito da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso su fondo bianco.

2. L’adozione dello stemma di cui al precedente comma è obbligatoria per i gruppi di nuova costituzione, i quali potranno aggiungervi soltanto la loro denominazione.

3. Lo stemma e la denominazione dei gruppi aderenti alla data di entrata in vigore del presente statuto possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della Consociazione.

4. Lo stemma e la denominazione “Fratres”, registrati e tutelati a norma di legge, sono adottati previa formale autorizzazione della Consociazione ed il loro deposito è di competenza della Consociazione.

ART. 6 – FINALITA’

1. Costituisce scopo primario della Consociazione la diffusione di una adeguata coscienza alla donazione del sangue, nonché la promozione di iniziative funzionali a propagandare l’alto valore sociale della donazione degli organi e del sangue midollare.

2. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, la Consociazione:

a) persegue la promozione integrale dell’uomo, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;

b) promuove lo sviluppo di una cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti nonché della cultura della solidarietà sociale e della fraternità, che ne costituisce il necessario fondamento;

c) sostiene la donazione volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica;

d) opera per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;

e) concorre, nell’ambito della legge che disciplina le attività trasfusionali, al raggiungimento dell’autosufficienza in campo nazionale per il soddisfacimento del bisogno di sangue intero, di emocomponenti e di emoderivati;

f) favorisce, con idonee iniziative, l’incremento della presenza dei gruppi su tutto il territorio nazionale;

g) sviluppa un’azione permanente a tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione dell’educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono con riferimento alla ispirazione ed alla logica del Vangelo;

h) tiene opportuni collegamenti con le altre associazioni di donatori, al fine di coordinare tutte le iniziative di raccolta del sangue, di migliorare le attività delle strutture trasfusionali pubbliche e di proporre nuove e più moderne disposizioni di legge in materia;

i) segue il progresso e l’aggiornamento scientifico nel campo trasfusionale, contribuendo ad uno sviluppo più intenso della ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e favorendo il buon uso del sangue;

j) diffonde anche la donazione degli organi e del sangue midollare, affinché ciascuno si senta concretamente disponibile verso i propri fratelli.

ART. 7 – RAPPORTI CON L’AUTORITA’ ECCLESIASTICA

1. In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli associati, la Consociazione – anche attraverso il suo assistente spirituale - mantiene rapporti sostanziali e di riferimento con l’autorità ecclesiastica.

ART. 8 – PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari della Consociazione sono costituiti dalle quote associative dei gruppi nella misura determinata annualmente dall’assemblea; dai contributi di enti, associazioni, istituzioni, sodalizi e benefattori; da lasciti e donazioni; dai proventi derivanti da manifestazioni e attività organizzate dalla Consociazione.

ART. 9 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate della Consociazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli associati, sono costituite da:

a) contributi e rimborsi previsti da disposizioni statali e/o regionali, nonché entrate diverse derivanti da rapporti convenzionali;

b) contributi di enti, istituzioni, sodalizi e benefattori;

c) proventi derivanti da manifestazioni, iniziative e attività commerciali e produttive

“no profit”, nei limiti consentiti dalla legge;

d) contributi di privati, lasciti e donazioni;

e) eventuali provvidenze previste da leggi, atti amministrativi e/o progetti speciali per il perseguimento delle finalità istituzionali;

f) altre entrate consentite.

ART. 10 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L’esercizio sociale inizia l’uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno si delibera in ordine al bilancio consuntivo dell’esercizio decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

3. I bilanci sono depositati in copia nella sede della Consociazione unitamente alle relazioni annesse, durante i trenta giorni che precedono la relativa assemblea e finchè siano approvati; gli associati possono prenderne visione.

 

 
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