REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE
PRIMA |
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO
2005 - N. 7
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SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 4 gennaio 2005, n. 1157.
Applicazione dell'articolo 50, commi 2 e 3, della
legge 24 novembre 2003, n. 326. Linee guida per la
compilazione della nuova ricetta medica standardizzata.
Nell'allegato 3 alla circolare di cui in epigrafe,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 4 del 28 gennaio 2005, al punto 3
il sub codice "02" deve leggersi: "01" e
al punto 32, relativamente alla colonna ticket
prestazioni, la dicitura "Esenti esclusivamente per
l'ECG" deve intendersi "Esenti esclusivamente per
le prestazioni specialistiche correlate all'attività di
donazione secondo quanto previsto dalla vigente
normativa di settore".
(2005.6.302)
Programmi di trasposizione e
impostazione grafica di :
Michele Arcadipane
- Trasposizione grafica curata
da:
Alessandro De Luca -
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i
metodi qui descritti
-
CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 15 novembre 2004, n. 1150.
Anonimato della donazione di sangue ed
identificazione del donatore.
AI PRESIDENTI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DONATORI
VOLONTARI DI SANGUE DELLA REGIONE SICILIANA
AI PRESIDENTI PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI DONATORI
VOLONTARI DI SANGUE DELLA REGIONE SICILIANA
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI IMM. E MEDICINA
TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE -
UNIVERSITARIE - UU.SS.LL. DELLA REGIONE SICILIANA
Pervengono richieste di chiarimenti sulla necessità o
meno di contrassegnare l'unità di sangue, al momento
della donazione, con le generalità del donatore, giacché
riportare sulla sacca le generalità di chi dona viene
considerato, dai rappresentanti legali di talune
associazioni di donatori volontari di sangue e dai
rispettivi direttori sanitari, procedura illegittima.
Al riguardo si precisa che non deve assolutamente essere
confusa la donazione "anonima" con la donazione "non
identificabile".
Infatti, mentre la richiesta di anonimato è valida
esclusivamente nei confronti del ricevente che, per ovvi
motivi, non è opportuno né corretto che conosca il nome
di chi gli ha donato il sangue, non lo è e non lo deve
mai essere nei confronti della struttura trasfusionale.
L'identificazione della sacca di sangue da parte della
struttura trasfusionale (nel senso di individuazione
univoca dell'appartenenza ad uno specifico donatore) è
ripetutamente stabilita dalle vigenti norme in materia
("i dati anagrafici devono essere registrati in uno
schedario ... detto schedario deve essere tenuto in modo
da contenere nome e cognome, sesso, data e luogo di
nascita ... garantire l'identificazione univoca,
proteggere l'identità del donatore ... facilitando al
tempo stesso la tracciabilità della donazione - D.M. 26
gennaio 2001") e indirettamente deducibile da numerose
disposizioni normative quali, ad esempio:
- l'obbligo di "comunicare formalmente al donatore
qualsiasi alterazione clinica riscontrata" (art. 3,
lett. d - D.M. 26 gennaio 2001);
- l'obbligo di identificare il candidato donatore nella
procedura di selezione (art. 4 - D.M. 26 gennaio 2001);
- l'autorizzazione che il donatore concede al
"personale della struttura trasfusionale al trattamento
dei propri dati personali" (allegato 2 al D.M. 26
gennaio 2001).
Non v'è dubbio alcuno che la struttura trasfusionale a
cui afferiscono le raccolte di sangue esterne effettuate
presso le unità di raccolta fisse, mobili e temporanee
gestite dalle associazioni dei donatori volontari di
sangue, deve conoscere l'identità del donatore e potere
contestualmente stabilire un indissolubile collegamento
fra lo stesso e l'unità di sangue donata in ottemperanza
ai dettami sui percorsi di qualità e sicurezza.
La sola apposizione di un numero o di un codice sulla
sacca non è quindi sufficiente giacché la norma dispone
di "adottare ogni misura volta ad evitare possibilità di
errori nell'etichettatura della sacca e delle
corrispondenti provette".
L'indicazione delle generalità del donatore (nome,
cognome e data di nascita - vi sono, per esempio,
località con molti omonimi) sulla sacca di sangue,
rappresenta un'efficace ed ulteriore misura di controllo
da affiancare all'etichettatura già adottata nei
S.I.M.T.
La sola etichettatura potrebbe comportare errori che
devono essere assolutamente evitati, adoperando ogni
mezzo lecito ed opportuno, in quanto da tali errori ne
derivano effetti catastrofici principalmente sulla
salute del trasfuso e, conseguentemente, sull'erario per
le continue richieste di risarcimento dovute a quei
pazienti che hanno ricevuto sangue non idoneo, come
dimostra, purtroppo ed ampiamente, il recente passato.
Al riguardo, pertanto, il responsabile del S.I.M.T.
competente per territorio deve adottare ogni iniziativa
supplementare ritenuta utile per la sicurezza
trasfusionale.
Ovviamente la struttura trasfusionale che distribuisce
l'emocomponente è consapevole dell'obbligo di rendere
non più leggibili le generalità del donatore sulla sacca
al momento dell'assegnazione per l'eventuale
trasfusione.
In ragione di quanto sopra evidenziato ed al fine di
assicurare una maggiore sicurezza trasfusionale in
Sicilia
SI DISPONE
1. Le associazioni dei donatori volontari di sangue
autorizzate alla gestione di unità di raccolta fisse,
mobili e temporanee, devono dotarsi di sistemi
informatici idonei al riconoscimento dell'unità di
sangue in maniera inequivocabile secondo le indicazioni
del responsabile del S.I.M.T. competente per territorio.
2. Nelle more dell'assolvimento delle disposizioni di
cui al punto 1), tutte le raccolte esterne di sangue
effettuate dalle associazioni dei donatori volontari di
sangue tramite le proprie unità di raccolta fisse,
mobili e temporanee, devono essere effettuate in maniera
tale da rendere facilmente identificabile, in maniera
inequivocabile, l'unità di sangue raccolta, riportando,
direttamente sulla sacca di sangue e quant'altro ad essa
connesso: il nome, il cognome, la data ed il luogo di
nascita del donatore, la località e la data in cui viene
effettuata la donazione e l'associazione dei donatori
volontari di sangue che effettua la raccolta, secondo le
direttive del responsabile del S.I.M.T. competente per
territorio.
3. Le associazioni dei donatori volontari di sangue che
effettuano raccolte esterne di unità di sangue
attraverso le proprie unità di raccolta fisse, mobili e
temporanee, devono rigorosamente attenersi alle
disposizioni diramate dai responsabili dei S.I.M.T.
territorialmente competenti, prestando la massima e
scrupolosa attenzione ai percorsi di qualità adottati.
In tal caso i direttori sanitari delle associazioni dei
donatori volontari di sangue sono responsabili del
rigoroso rispetto dei percorsi di qualità adottati dal
S.I.M.T. nel cui territorio si effettua la raccolta.
4. La programmazione delle raccolte esterne, condivisa
dai rappresentanti legali e dai direttori sanitari delle
associazioni dei donatori volontari di sangue afferenti,
deve essere effettuata con cadenza semestrale dai
responsabili dei S.I.M.T. e dovrà restare agli atti dei
S.I.M.T. e delle unità di raccolta fisse, mobili e
temporanee gestite dalle associazioni dei donatori
volontari di sangue a disposizione di eventuali
ispezioni di questo dipartimento.
5. Si diffidano i rappresentanti legali ed i direttori
sanitari delle associazioni dei donatori volontari di
sangue che gestiscono unità di raccolta fisse, mobili e
temporanee ad effettuare raccolte di unità di sangue
senza che le stesse siano state programmate dal
responsabile del S.I.M.T. competente per territorio.
6. E' data facoltà ai responsabili dei S.I.M.T. della
Regione siciliana di delegare, sulla base degli ambiti
territoriali assegnati, i rappresentanti legali ed i
direttori sanitari delle unità di raccolta fisse, mobili
e temporanee gestite dalle associazioni dei donatori
volontari di sangue, ad effettuare, con cadenza
semestrale e previo parere favorevole dei medesimi
responsabili dei S.I.M.T., la programmazione delle
raccolte esterne di unità di sangue.
La presente disposizione ha carattere di immediata
applicazione.
Il termine ultimo entro cui le raccolte esterne di
sangue potranno essere accettate dai S.I.M.T. prive di
identificazione inequivocabile sulle singole unità di
sangue tramite idonei sistemi informatici è fissato per
il 30 giugno 2005: termine perentorio, pena l'adozione
dei provvedimenti conseguenziali di questo dipartimento
I.R.S.
Ai presidenti provinciali delle associazioni dei
donatori volontari di sangue, cui la presente viene
inviata a mezzo fax e con raccomandata A.R., è fatto
obbligo di notificare la presente circolare disposizione
ai rappresentanti legali ed ai direttori sanitari delle
singole associazioni dei donatori volontari di sangue
insistenti nel territorio provinciale, informando
dell'avvenuta notifica il responsabile del S.I.M.T.
presso cui insiste la sezione dell'associazione donatori
volontari di sangue oggetto di notifica e questo
dipartimento I.R.S. - ufficio regionale trasfusionale.
La presente circolare viene inviata alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione per esteso.
Agli operatori sanitari della medicina trasfusionale è
fatto obbligo di rispettarla e di farla rispettare.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale
sanitario: AMARI
(2004.48.3055)102*
MICHELE ARCADIPANE, direttore
responsabile |
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FRANCESCO CATALANO, condirettore |
MELANIA LA COGNATA, redattore |
Ufficio legislativo e legale
della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele
Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con
Ghostscript e con i metodi
qui descritti
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